Confessioni di fede/cfv1662/Atto dichiatativo del Sinodo valdese del 1894
Confessione di fede valdese 1662 |
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Atto dichiarativo del Sinodo valdese del 1894
Il presente Atto venne preparato da una apposita commissione incaricata dal Sinodo (29/SI/1892) di uno studio in ordine alla Confessione di fede. La commissione presentò al Sinodo del 1893 una relazione ed un progetto per un atto dichiarativo od esplicativo, con il quale si intendeva chiarire alcune espressioni della CF/1655 ritenute “o non chiare o troppo assolute se debbono intendersi ad litteram”. Avutone mandato (29/SI/1893), la commissione presentò al Sinodo 1894 il progetto definitivo dell’Atto dichiarativo che, previo parere del Corpo pastorale (23/SI/1894), venne approvato con 24/SI/1894. Nella presente edizione sono state inserite le rubriche ad ogni articolo per facilitarne la consultazione. L’Atto dichiarativo viene indicato con la sigla AD/1894.
Premessa
Ritenendo cosa utile di meglio chiarire alcune espressioni della vigente Confessione di Fede, le quali possono prestarsi ad interpretazioni non rispondenti a quello che la Chiesa intende di professare, il Sinodo dichiara quanto appresso:
- Art. 1 - (corruzione umana) nel ritenere (come gli art. 8 e 10) la corruzione dell’uman genere, non si intende che sia cancellato nell’uomo ogni traccia di quella immagine di Dio in cui fu formato; anzi perdura in esso una qualche conoscenza di Dio ed è impressa in lui la legge morale che lo rende responsabile del male che commette.
- Art. 2 - (salvezza) nel ritenere come cosa rivelata la misericordiosa elezione di Dio (art. 11) la Chiesa riconosce come verità non meno chiaramente insegnata nelle Sacre Scritture che Dio vuole la salvazione di tutti gli uomini in Cristo.
- Art. 3 - (divinità ed umanità di Cristo) nel confessare, (come nell’art. 13) che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, non s’intende di voler tanto insistere sulle definizioni di cose misteriose quanto sulle testimonianze bibliche circa la divinità e la umanità del Salvatore.
- Art. 4 - (significato del battesimo) nel ritenere (come all’art. 29) che siamo “nel battesimo lavati dei nostri peccati per lo Sangue di Cristo e rinnovati in santità di vita” non s’intende sanzionare alcuna dottrina di rigenerazione battesimale, dovendo il battesimo d’acqua riguardarsi piuttosto come l’esterno attestato ed il simbolo dell’opera solo efficace della grazia di Dio. AD/1894 30
- Art. 5 - (significato della S. Cena) nel confessare (come nell’art. 30) che nella S. Cena “mangiamo effettivamente la carne di Cristo e beviamo il suo sangue” la chiesa non intende professare fede in alcuna specie di materiale manducazione del corpo di Cristo; ma intende che solo spiritualmente l’anima vi si ciba di Cristo, godendo per la fede